COVID-19 BUONI PASTO PER IL PERSONALE IN ” smart working”

Condividi:

buoni pasto telelavoro

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale Organizzazione
Servizio II
1
Dichiarazione congiunta concernente l’erogazione del buono pasto in favore del
personale in smart working durante l’emergenza epidemiologica da virus Covid 19
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017,
recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
VISTO l’Accordo per l’avvio di un progetto pilota di “lavoro agile”, con il quale questa
Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali hanno previsto il riconoscimento in favore
dei lavoratori che svolgono la propria prestazione in modalità di lavoro agile del diritto
all’erogazione del buono pasto, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e del
CCNL e di eventuali accordi, qualora effettuino un orario di lavoro ordinario giornaliero
superiore a sei ore con la relativa pausa;
VISTI i D.P.C.M. dell’8, 9 e 11 marzo 2020;
VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recente “indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
VISTO l’art. 87, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020;
VISTE le Circolari del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, con le quali è stata data attuazione al suesposto quadro normativo;
VISTA la Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativa alle
misure di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
CONSIDERATO che le richiamate disposizioni hanno individuato nel lavoro agile la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, indicando, tra le altre, la necessità
che ogni datore di lavoro individui le attività indifferibili come le sole da assicurare in
presenza;
CONSIDERATO che la normativa di riferimento afferma il principio secondo il quale il lavoratore
che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni
esclusivamente in presenza;
CONSIDERATO, in particolare, che la richiamata Circolare n. 2/2020 rimette a ciascuna
Amministrazione il compito di “definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al
rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *