Sez. Lav. Ord. n. 24206 – congedo parentale – tredicesima – rigetto ricorso

Condividi:

Sezione Lavoro Ordinanza n. 24206 del 2/11/2020 Pubblico impiego – congedo parentale – irrilevante ai fini della tredicesima – rigetto ricorso

Per la Cassazione, ai fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. La lavoratrice sosteneva che l’art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 pur prima delle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alle regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo, diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile. Gli Ermellini rigettano il ricorso dichiarando infondati i motivi addotti perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *